FAQ
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No, la responsabilità solidale è limitata ai versamenti effettuati nel conto mutualistico. È esclusa ogni altra forma di responsabilità solidale.
No, il fondo, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 62/2018, è riassicurato con primaria compagnia assicuratrice italiana. Nel caso di incapienza del fondo conseguente a perdite, l’impresa assicuratrice sarà chiamata ad intervenire. È pertanto esclusa l’eventualità che possano essere richiesti versamenti integrativi oltre quelli già effettuati al fondo.
No, non è prevista alcuna azione di regresso della compagnia assicuratrice nei confronti delle agenzie di viaggio, salvo verso quella che sia stata oggetto del fallimento.
Il fondo copre i rischi di insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsti dall’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 62 del 21/05/2018.
Si, gli intermediari e gli organizzatori di viaggi hanno l’obbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie, che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista. Tali finalità possono essere perseguite anche tramite costituzione di un apposito fondo eventualmente riassicurato.
Si, l’obbligo riguarda sia l’intermediario sia l’organizzatore.
L’ammissione alla garanzia del fondo è triennale, con tacito rinnovo salvo disdetta da inviarsi con preavviso di 90 giorni.
No, il fallimento del fornitore e/o vettore rientra nella responsabilità per inadempimento del pacchetto di cui all’art. 42 del D.lgs n. 62 del 21/05/2018.
Perché lo prevede espressamente la legge quando impone, sia agli organizzatori che agli intermediari di viaggi, l’obbligo di munirsi di idonee garanzie a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento. Bisogna tener presente che, nel caso in cui ad essere insolvente sia l’intermediario (che, pur avendo incassato il prezzo del pacchetto dal turista, non abbia provveduto a girarlo all’organizzatore), il relativo rimborso graverà sul suo fondo e non su quello dell’organizzatore.
No, il contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista, previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 62 del 21/05/2018, copre i danni involontariamente cagionati a terzi per
fatto commesso nell’esercizio dell’attività professionale. La garanzia prestata dal fondo copre uno stato, quello di insolvenza o fallimento, e non uno specifico fortuito e involontario evento.
Il turista viene risarcito senza limiti, franchigie o scoperti.
A tutela del patrimonio del Fondo e di tutte le ADV che hanno effettuato i versamenti, la selezione sarà molto attenta al fine di evitare di dare copertura a soggetti che potrebbero incorrere
nell’insolvenza/fallimento.
Quello versato ad una compagnia assicuratrice è un premio ricorrente (da ripetersi ogni anno),
che confluisce nel patrimonio della compagnia a copertura di tutti i rischi che la stessa ha assunto. Il
contributo versato ad un fondo di scopo, che ha ad oggetto sociale la copertura del solo rischio di
insolvenza e fallimento di una agenzia di viaggi o di un tour operator, contribuisce ad alimentare la
capienza del fondo e a renderlo, nel tempo, congruo per garantire la copertura dei rischi previsti dal
codice del turismo.